sabato 2 gennaio 2010

Il 41 bis ad personam di Giuseppe Graviano

L'11 dicembre 2009 Giuseppe Graviano si rifiuta di smentire o confermare le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza circa i rapporti tra cosa nostra, Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi.
 Neppure cinque giorni dopo, il 16 dicembre, gli viene comminato un 41 bis ad personam.

L'avvocato di Graviano, Gaetano Giacobbe, sostiene che i magistrati hanno applicato la norma che stabilisce un tetto massimo per il carcere duro. Cumulati i periodi di detenzione diurna trascorsi al 41 bis, si sarebbe arrivati al tetto di tre anni previsto dalla legge e la Corte, quindi, avrebbe deciso che i tre anni sono passati. Ora, decidere se tre anni sono passati è un'evidente uso bislacco o strumentale delle parole: tre anni sono passati oppure non sono passati, e per stabilirlo, più che una Corte di Assise, ci vuole un calendario.

Giuseppe Graviano è in carcere dal 27 gennaio 1994. Durante la sua detenzione è stato sottoposto più volte al regime di isolamento diurno. Se vogliamo arrivare a porci le domande giuste, conviene almeno farsi quelle vecchie. Ovvero: cosa dice realmente questo 41 bis?

Il 41 bis è stato introdotto con il comma 1 dell'articolo 10 della cosiddetta legge Gozzini, e dice così: 
«1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.»
Dopo le stragi di Capaci, il decreto legge 8/6/92 n.306, MODIFICHE URGENTI AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE E PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA, all'articolo 19 - sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario -, introduceva un
secondo comma:
« 2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente
L'articolo 19, come annotato all'articolo 29 del decreto 8/6/92 di cui sopra, sarebbe dovuto cessare dopo tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso, la n. 356 del 7 agosto 1992, ma successivi interventi legislativi ne hanno prorogato la validità di anno in anno, fino all'approvazione della legge 23/12/02 n. 279 che trasformava il 41 bis in un provvedimento permanente, cristallizzandolo nella sua forma attuale.

Quali sono allora questi benedetti tetti che la legge dispone per l'applicazione dei provvedimenti restrittivi? Il comma 2-bis dell'articolo 2 della legge del 23 dicembre 2002 recita così:
«I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno
Quindi la sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti, come per esempio l'applicazione dell'isolamento totale, può durare da 12 a 24 mesi, prorogabili di 12 mesi in 12 mesi, illimitatamente. Se esiste un tetto di tre anni, cui sembra fare riferimento l'avvocato di Graviano, ovunque sia, non è nel 41 bis.

Ma il 41 bis ad personam di Giuseppe Graviano emerge soprattutto dal comma 2-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2002, n.279. I legali di Graviano hanno infatti presentato la richiesta di modifica del provvedimento a settembre, mentre il comma 2-ter recita:
«Il provvedimento che non accoglie l’istanza presentata dal detenuto, dall’internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell’internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.»
Se la richiesta è stata presentata a settembre, e se la stessa è stata accolta il 16 dicembre, il termine dei trenta giorni è stato superato.

Graviano potrebbe avere ricevuto un aiuto politico, come forma di gratitudine per essersi rifiutato di rendere testimonianza, o un aiuto giudiziario, per avere preteso l'ammorbidimento del 41 bis prima di vuotare il sacco in udienza, richiesta avanzata senza mezzi termini dallo stesso Graviano proprio in tribunale, l'11 dicembre scorso.

Resta il fatto che le richieste di Fabio Granata, vice presidente della commissione antimafia, al Ministro della Giustizia Angelino Alfano, cui viene chiesto di "accertare immediatamente la legittimità delle procedure di revoca del 41 bis al boss mafioso Giuseppe Graviano, anche per dare una risposta trasparente da parte dello Stato alla sacrosanta indignazione dei parenti delle vittime delle stragi" non sembrano destinate ad essere accolte nell'immediato. Soprattutto perché Angelino Alfano e la sua scorta stanno festeggiando il capodanno alle Maldive, insieme a Schifani e al Ministro La Russa. Poi vengono a parlare di crisi...

A proposito: chi paga il viaggio e la permanenza delle scorte di lorsignori alle Maldive?

di Claudio Messora, via ByoBlu

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