Per questi infatti, e a differenza dai processi civili ed amministrativi, per i quali la nuova legge dispone solo per l'avvenire, il decorso del termine dei due anni comporta l'automatica estinzione se si trovano nel primo grado di giudizio. E ciò nonostante il loro svolgimento si sia sinora organizzato e sviluppato senza minimamente considerare un tale rischio di estinzione.
Ora, questa soluzione, capace evidentemente di cancellare di colpo decine di migliaia di processi e quindi di garantire l'impunità ai colpevoli di tantissimi reati (in definitiva, un'amnistia mascherata), non solo non è richiesta da alcun vincolo europeo, ma appare anzi incompatibile con il principio, questo sì proprio della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per cui il legislatore è tenuto a non interferire sui processi in corso, in maniera da determinarne l'esito. Questo profilo di incostituzionalità (l'art. 117 della Costituzione impone al legislatore di rispettare i trattati internazionali) si aggiunge a numerosi altri, relativi tra l'altro al trattamento differente riservato agli imputati a seconda che siano recidivi o meno, al tipo di reato commesso, al grado in cui si trova il giudizio. Per finire con la paradossale conseguenza per cui i processi relativi ai reati di minore allarme sociale (o almeno così considerati da chi ha concepito il progetto di legge) dovranno essere trattati più velocemente degli altri per scongiurare la loro estinzione.
In altre parole, i profili di incostituzionalità sono numerosi e gravi. Ma l'impressione è che ne siano tutti consapevoli e che, alla fine dei conti, anche questa volta l'unico vero obiettivo sia quello di guadagnare tempo ed allontanare se non scongiurare alcune condanne eccellenti.
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